Decreto legislativo 267/2000
Art. 123 — Norma transitoria
Art. 123. Norma transitoria 1. Resta fermo l'obbligo per gli enti locali di adeguare l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni di cui all'articolo 114; gli enti locali iscrivono per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 2331 del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese. 2. Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 3. Le norme del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, si applicano fino all'adeguamento delle aziende speciali alla disciplina del presente testo unico; si applicano altresi' per l'esercizio del diritto di riscatto relativo ai rapporti in corso di esecuzione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- L. 448/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 35, comma 12, lettera g)) l'abrogazione dell'art. 123, comma 3.
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