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Decreto legislativo 267/2000

Art. 122

ELI /it/decreto-legislativo/2000/08/18/267/art/122parte di Decreto legislativo 267/2000
Articolo 122 Lavori socialmente utili 1. Restano salve le competenze dei comuni e delle province in materia di lavori socialmente utili, previste dall'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

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