Decreto legislativo 455/1998
Art. 28 — Ambito di applicazione
Art. 28. Ambito di applicazione 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, le disposizioni del presente decreto si estendono a tutti i generi e specie vegetali un anno dopo la sua entrata in vigore. Nota all'art. 28: - Si trascrive il testo dell'art. 24 del citato D.P.R. n. 974/1975: "Art. 24. - Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data della loro entrata in vigore alle nuove varieta' vegetali comprese nei seguenti generi e specie: 1) grano; 2) orzo; 3) riso; 4) mais; 5) erba medica; 6) trifoglio; 7) rosa; 8) garofano; 9) vite e suoi portainnesti; 10) pioppo. Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, le disposizioni medesime potranno essere gradualmente estese alle nuove varieta' vegetali di altri generi e specie".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera ff)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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