Decreto legislativo 455/1998
Art. 27 — Oneri finanziari
Art. 27. Oneri finanziari 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 del presente decreto, valutati in lire 50 milioni annui a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 25. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera ff)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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