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Decreto legislativo 455/1998

Art. 27 — Oneri finanziari

ELI /it/decreto-legislativo/1998/11/03/455/art/27parte di Decreto legislativo 455/1998
Art. 27. Oneri finanziari 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 del presente decreto, valutati in lire 50 milioni annui a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 25. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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