Decreto legislativo 455/1998
Art. 15 — Durata del diritto
Art. 15. Durata del diritto 1. Il diritto di costitutore, concesso a norma del presente decreto, dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti, tale diritto dura trenta anni dalla sua concessione. 2. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, e' resa accessibile al pubblico. 3. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli elementi descrittivi, e' stata notificata a cura del costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale notifica.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera ff)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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