Decreto legislativo 455/1998
Art. 14 — Eccezioni al diritto di costitutore
Art. 14. Eccezioni al diritto di costitutore 1. Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in ambiti privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varieta' nonche', ove non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 13, comma 3, ad atti di cui allo stesso articolo 13, commi 1 e 2, compiuti rispetto a tali altre varieta'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera ff)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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