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Decreto legislativo 387/1998

Art. 22 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1998/10/29/387/art/22parte di Decreto legislativo 387/1998
Art. 22. 1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo il numero "42", sono aggiunte le parole: ", comma 1". 2. All'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sono inserite dopo le parole: "il decreto del Ministro della funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112, e" le seguenti : ", dalla data di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19,". 3. All'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "E' abrogato il comma 15 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724". 4. All'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nel primo periodo le parole da ", rispettivamente" a "del 1989" sono sostituite dalle seguenti: "rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli statuti". 5. All'articolo 45, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, le parole: "30 settembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". 6. All'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti: "23. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 46, comma 5, del medesimo decreto. 24. Le disposizioni dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 17, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 25. Fino alla entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui agli articoli 272, 484, 522, 524, 525 e 586 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.". Note all'art. 22: - Si riporta il testo dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 80/1998, come modificato dal presente decreto: "1. Sono abrogati gli articoli 5, 8, 20, commi 9, 10 e 11, 22, 25, commi 1 e 3, 27, comma 2, 30, 32, 40, 41, 42, comma 1, 43, 44, 45, comma 2, 53, comma 2, 57, 62, 72, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ogni altra disposizioni incompatibile con il presente decreto". - Si riporta il testo dell'art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 29/1993, abrogato: "Art. 42 (Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap). - 1. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle forze dell'ordine deceduto nell'espletamento del loro servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa". - Il testo dell'art. 43, comma 3, del D.Lgs. n. 80/1998, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "3. Sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n. 716, il decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112, e, dalla data di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, le lettere b), d), ed e), dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692". - Il decreto del Ministro della funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112, reca: "Regolamento recante norme per la disciplina delle dichiarazioni di eccedenza e di collocamento in disponibilita' dei dipendenti pubblici". - L'art. 19 del D.Lgs. n. 80 /1998 sostituisce l'art. 34 del D.Lgs. n. 29/1993, il cui testo e' il seguente: "Art. 34 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita'). - 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attivita', svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano 1'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428". - Il testo dell'art. 43, comma 4, del D.Lgs. n. 80/1998, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "4. Sono abrogati i commi 5, 6, 23, 27, e da 47 a 52, nonche' 31, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. E' abrogato il comma 15 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724". - La legge 23 dicembre 1994, n. 724, reca: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Si riporta il testo del relativo art. 22, comma 15: "15. La verifica dei carichi di lavoro di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, preordinata: a) alla definizione delle dotazioni organiche occorrenti alle singole strutture delle pubbliche amministrazioni; b) all'individuazione delle procedure; c) alla razionalizzazione, semplificazione e riduzione, se necessario, delle procedure medesime". - Il testo dell'art. 44, comma 7, del D.Lgs. n. 80/1998, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "7. In materia di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai sindacati delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale o provinciale o di attuazione degli statuti, spettano, eventualmente con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative ai sensi del presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentativita' di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati". - Il testo dell'art. 45, comma 8, del D.Lgs. n. 80/1998, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "8. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1998 o, se anteriore, dalla data di entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dal presente decreto. Dalla stessa data decorre il termine di cui al comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto. Fino alla predetta data continua a trovare applicazione l'articolo 19 nonche' l'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29". - Si riporta il testo dell'art. 45, comma 22, del D.Lgs. n. 80/1998: "22. Le disposizioni in materia di mobilita' di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati dal presente decreto, non si applicano al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". - Si riporta il testo dei commi 8 e 9 dell'art. 50 del D.Lgs. n. 29/1993: "8. Per la sua attivita', l'A.R.A.N. si avvale: a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale e' concordata tra l'A.R.A.N. e l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 46, comma 5, ed e' riferita a ciascun biennio contrattuale; b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano. 9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 e' effettuata: a) per le amministrazioni dello Stato direttamente attraverso la previsione di spesa complessiva da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Statoregioni e Statocitta'". - Si riporta il testo dell'art. 46, comma 5, del D.Lgs. n. 29/1993: "5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di cui all'articolo 45, comma 3, o che regolano istituti comuni a piu' comparti o a tutte le pubbliche amministrazioni, le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate in forma collegiale, tramite un apposito organismo di coordinamento dei comitati di settore costituito presso 1'A.R.A.N., al quale partecipa il Governo, tramite il Ministro per la funzione pubblica, che lo presiede". - Per il testo dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29/1993, si vedano le note all'art. 6. - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge n. 59/1997: "Art. 17. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativostatistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attivita' e dei prodotti; b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attivita' amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati; c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicita' ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati; d) collegare l'esito dell'attivita' di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse; e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una banca dati sull'attivita' di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalita' da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalita' di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerita' nella corresponsione dell'indennizzo stesso. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta annualmente una relazione al Parlamento circa gli esiti delle attivita' di cui al comma 1". - Il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.". Si riporta il testo delle disposizioni citate: "Art. 484 (Ricorso). - 1. Contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d'ufficio o a domanda e' ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione, che decide su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione". "Art. 272 (Conferimento delle supplenze). 1. Per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee si applicano, per quanto non previsto diversamente dal presente articolo, le disposizioni recate dagli articoli 520 e 521. 2. Le nomine di supplenza sono conferite dal direttore del Conservatorio o dell'Accademia, che le firma congiuntamente al direttore amministrativo, sulla base di graduatorie nazionali compilate da commissioni nominate dal Ministero. 3. Le commissioni sono costituite dal presidente, scelto dal dirigente preposto all'istruzione artistica tra i direttori di conservatorio o di accademia, e da tre docenti di ruolo della materia per la quale si deve compilare la graduatoria per il conferimento delle supplenze. Le commissioni sono nominate ogni tre anni. 4. Le graduatorie hanno carattere permanente. 5. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie di cui al comma 2, con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione di nuovi titoli. 6. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a 500, le commissioni possono costituirsi in sottocommissioni, ciascuna con un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Alle sottocommissioni e' preposto il presidente della commissione originaria, la quale a sua volta e' integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituite. 7. Le commissioni possono funzionare anche presso alcune delle istituzioni interessate, scelte dal dirigente preposto all'istruzione artistica; alle commissioni costituite in sottocommissioni, sara' assegnata comunque una unica sede. 8. Ciascun aspirante indica nella domanda fino a tre conservatori o accademie presso cui aspira alle supplenze, fermo restando il diritto al conferimento di supplenze presso tutti i conservatori o accademie, sulla base della posizione in graduatoria". "Art. 522 (Compilazione delle graduatorie provinciali). - 1. La formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali al personale docente della scuola materna, elementare, media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e' curata dal provveditore agli studi secondo le modalita' e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza, emanata sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di abilitazione e di specializzazione al servizio prestato, attinenti al tipo di insegnamento per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale. 2. Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti, impartiti nella scuola materna e media, nonche' negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, vengono compilate due graduatorie, da utilizzarsi nel seguente ordine di successione: a) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di abilitazione valido per l'insegnamento o per il gruppo di insegnamenti richiesto; b) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di studio dichiarato valido per l'ammissione a concorsi per posti di insegnamento od a concorsi a cattedre. 3. Le graduatorie di cui al comma 1 hanno carattere permanente. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione dei nuovi titoli. 4. La compilazione delle predette graduatorie e' effettuata alla scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite. 5. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie per l'immissione in ruolo sulla base dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nella provincia in cui hanno presentato le relative domande di supplenza. 6. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato puo' presentare ricorso in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti alla supplenza annuale. 7. Le graduatorie definitive sono pubblicate nell'albo dell'ufficio scolastico provinciale dopo l'esame dei ricorsi e non sono piu' impugnabili. 8. Negli istituti d'arte e nei licei artistici le graduatorie degli aspiranti a supplenze relative a discipline per le quali le vigenti disposizioni non richiedono titoli di studio o di abilitazione specifici sono compilate da commissioni provinciali formate secondo criteri che sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione; le attribuzioni del provveditore agli studi possono essere delegate, per le predette graduatorie, ad un capo d'istituto di istruzione artistica. 9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o piu' lingue straniere, hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, i criteri e le modalita' per l'attuazione di quanto sopra disposto". "Art. 586 (Ricorsi). - 1. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato puo' presentare ricorso in opposizione al provveditore agli studi per motivi attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli aspiranti alla supplenza annuale. 2. Le graduatorie definitive sono pubblicate all'albo dell'ufficio scolastico provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono di per se' impugnabili. 3. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze e' ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, ad una commissione composta dal provveditore agli studi o da un un impiegato dell'ufficio da lui delegato, con qualifica non inferiore alla settima, che la presiede, da un preside o direttore didattico, da un impiegato della stessa qualifica dell'ufficio scolastico provinciale e da quattro rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. Due dei rappresentanti del predetto personale debbono essere, ove possibile, supplenti. 4. Il preside o direttore didattico e l'impiegato della sesta qualifica sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresi' gli altri componenti della commissione fra il personale A.T.A. proposto dai rappresentanti provinciali dei sindacati che organizzano su scala nazionale categorie del personale A.T.A., che siano da ritenersi piu' rappresentativi delle categorie medesime. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un preside o direttore didattico, un impiegato della sesta qualifica dell'ufficio scolastico provinciale e due rappresentanti del personale A.T.A., per supplire eventuali assenze. La commissione rimane in carica un anno. 5. Con il ricorso di cui al precedente comma 3 i singoli interessati non possono proporre motivi attinenti alla legittimita' delle presupposte graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie. 6. Per la notifica del ricorso ai controinteressati si applica l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembe 1971, n. 1199. Il termine di cui al comma 2 del medesimo articolo 4 e' ridotto a dieci giorni. 7. La commissione decide, in via definitiva, entro trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto infruttuosamente tale temine, i ricorsi si intendono respinti".

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