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Decreto legislativo 387/1998

Art. 21 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1998/10/29/387/art/21parte di Decreto legislativo 387/1998
Art. 21. 1. All'articolo 74, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "successive modificazioni ed integrazioni" sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonche' 15, 19, 21 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto". Note all'art. 21: - Il testo dell'art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 29 /1993, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "2. Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonche' 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere direttive dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, l'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto". - Gli articoli citati del D.P.R. n. 748/1972 dispongono: "4. Funzioni dei dirigenti generali e qualifiche superiori."; "5. Funzioni dei dirigenti superiori."; "6. Funzioni dei primi dirigenti."; "7. Attribuzioni particolari dei dirigenti generali."; "8. Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori."; "9. Attribuzioni particolari dei primi dirigenti."; "10. Attribuzioni particolari dei dirigenti preposti all'amministrazione del personale."; "11. Attribuzioni particolari dei dirigenti addetti a funzioni di studio e ricerca."; "12. Attribuzioni particolari dei dirigenti con funzioni ispettive."; "15. Assegnazione dei dirigenti alle diverse funzioni."; "19. Responsabilita' per l'esercizio di funzioni dirigenziali."; "21. Rapporti informativi e giudizi complessivi."; "24. Attribuzione della qualifica di dirigente superiore."; "25. Nomina a dirigente generale e qualifiche superiori. - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 29/1993: "1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza e' articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

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