Decreto legislativo 80/1998
Art. 18 — 1
Art. 18. 1. L'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente: "Art. 33 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni di- verse). - 1. Nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. 2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni, con il quale sono indicate le modalita' ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalita', tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3. 3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha disposto (con l'art. 72, comma 1, lettera bb)) l'abrogazione dell'art. 18.
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