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Decreto legislativo 80/1998

Art. 17 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1998/03/31/80/art/17parte di Decreto legislativo 80/1998
Art. 17. 1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' inserito il seguente: "Art. 27-bis (Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali). - 1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potesta' statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potesta' statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 3 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarita'. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione. 2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.".

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