Decreto legislativo 143/1998
Art. 22 — Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni
Art. 22. Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 25 marzo 1997, n. 68, i contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995,n. 549, concessi dal Ministero del commercio con l'estero, sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Essi possono essere erogati, previa individuazione da effettuare con il decreto ministeriale previsto dal suddetto articolo 1, comma 40, anche a favore di soggetti diversi da quelli indicati, per il predetto Ministero, nella tabella A allegata alla legge citata. 2. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, le parole: "dell'Europa centrale ed orientale" sono sostituite dalle seguenti: "individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero". 3. I criteri e le procedure di concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le modalita' di verifica, anche ad opera di terzi, dei risultati sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 4. Sino alla determinazione dei criteri e delle procedure di concessione dei contributi ai sensi del comma 3 restano, comunque, in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti. 5. Sono ammesse al finanziamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 304: a) nei limiti del 50 per cento dell'importo, le spese relative a studi di prefattibilita' e di fattibilita' connessi all'aggiudicazione di commesse, comunque denominate, ed eventualmente comprensive delle operazioni di finanziamento, in cui il corrispettivo e' costituito, in tutto o in parte, dal diritto di gestire l'opera; b) le spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilita' collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani all'estero. 6. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissati modalita' e criteri di concessione e di restituzione del finanziamento di cui al comma 5. 7. I decreti di attuazione previsti dagli articoli 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, sono adottati dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 8. Nella determinazione dei criteri per la concessione dei contributi e di finanziamenti volti a favorire l'internazionalizzazione delle imprese puo' essere riconosciuto un accesso prioritario ai soggetti in possesso di una certificazione di qualita' del prodotto o dell'azienda. Note all'art. 22: - La legge 25 marzo 1997, n. 68, recante: "Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72, 27 marzo 1997. Il testo dell'art. 7 cosi' recita: "Art. 7. - 1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato consultivo dell'ICE, emana annualmente, entro il mese di febbraio, le direttive di massima per la programmazione dell'attivita' dell'ICE dell'anno successivo, per la individuazione delle aree e dei settori di intervento prioritario per l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. 2. Entro il mese di giugno l'ICE, in attuazione delle direttive di cui al comma 1, e sulla base delle proposte pervenute dalle associazioni di categoria, dalle regioni, dalle province autonome e dai soggetti costituiti a livello regionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, comprensive delle proposte di attivita' degli altri soggetti pubblici e privati operanti nella regione, elabora la proposta di piano annuale con proiezione triennale dell'attivita' dell'ICE con il quale definisce gli obiettivi, le iniziative ed i relativi costi, nonche' il fabbisogno finanziario a copertura del programma di attivita'. Ai fini dell'applicazione del presente comma le regioni e le province autonome stabiliscono le modalita' per il coordinamento delle proposte di attivita' formulate dagli altri soggetti pubblici operanti nel territorio. 3. Il Ministro vigilante approva entro il mese di settembre il piano di attivita' di cui al comma 2. 4. Entro il mese di ottobre i privati, che svolgono le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, con l'utilizzo di fondi pubblici comunicano al Ministero vigilante ad all'ICE i programmi e le iniziative promozionali gia' decise o adottate. Al fine di assicurare l'impiego ottimale delle risorse pubbliche, in conformita' con gli indirizzi generali di politica del commercio estero, il ministero vigilante autorizza, entro sessanta giorni, le iniziative che non risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle del piano di attivita'. Per le iniziative comunicate successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta. 5. Le regioni e le province autonome o i soggetti costituiti a livello regionale stipulano annualmente con l'ICE convenzioni operative per la realizzazione dell'attivita' programmata e per la regolazione degli apporti di compartecipazione finanziaria. Si applica la disciplina concernente le procedure di indirizzo e di coordinamento in materia di attivita' promozionale all'estero. 6. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero vigilante, anche sulla base delle verifiche di cui all'art. 4, comma 6, ultimo periodo, e dei controlli ispettivi effettuati ai sensi della legge 16 marzo 1976, n. 71, invia una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti dall'ICE". - La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 40: "40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresi' inviati i rendiconti annuali dell'attivita' svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa". - La legge 26 febbraio 1992, n. 212, recante: "Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 1992. Il testo dell'art. 1, comma 1, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "1. A sostegno della realizzazione di riforme strutturali e di iniziative rivolte a favorire la transizione verso forme di economia di mercato nei Paesi individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, il Ministero degli affari esteri promuove, nei confronti degli stessi Paesi, la collaborazione economica, sociale, scientifica, tecnologica, formativa e culturale. Tale collaborazione, a sostegno del processo di integrazione europea, deve favorire la valorizzazione delle risorse umane e naturali, il consolidamento dei valori democratici del pluralismo, la garanzia della tutela dei diritti dell'uomo, secondo direttrici formulate dalla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE)". - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. Il testo dell'art. 12, comma 1, cosi' recita: "1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi". - La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997. Si riporta il testo dell'art. 20, comma 5: "5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti fra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spese e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo; h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalita' di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerita' nella corresponsione dell'indennizzo stesso". - La legge 20 ottobre 1990, n. 304, recante: "Provvedimenti per la promozione delle esportazioni" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1990. Il testo dell'art. 3 cosi' recita: "Art. 3. - 1. Le disponibilita' finanziarie di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate, nel limite di cinquanta miliardi di lire, per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere da parte di imprese italiane per la partecipazione all'estero a gare internazionali. 2. Sono obbligate alla restituzione immediata di detti finanziamenti, maggiorati degli interessi a tasso agevolato applicati ai finanziamenti di cui al citato art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981, le aziende vincitrici della gara a fronte della quale le spese medesime siano state sostenute. Le aziende che si siano deliberatamente ritirate dalla gara o siano state escluse per comportamento alle stesse imputabile sono tenute alla restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi a tasso di riferimento. 3. I settori beneficiari, nonche' i criteri, le modalita' ed i limiti di concessione e restituzione dei finanziamenti di cui al comma 1 saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Sulle richieste di finanziamento deliberera' il comitato per la gestione del fondo previsto dal citato art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981". - Il D.L. 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modifiche, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, recante: "Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 30 maggio 1981. Il testo dell'art. 2, comma 3, cosi' recita: "3. Le condizioni e le modalita' per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonche' l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71. Saranno ammesse con priorita' ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle societa' a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno".
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196/L, relativo alla G.U. 21/8/2008, n. 195) ha disposto (con l'art.6, comma 24) l'abrogazione dei commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8 d…
- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 23, comma 7) l'abrogazione del comma 1 dell'art. 22; (con …
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