Decreto legislativo 143/1998
Art. 21 — Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n
Art. 21. Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, in materia di sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe, e successive modificazioni e integrazioni. 1. All'articolo 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e societa' estere ed altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige, ovvero da imprese o societa' aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate, e' costituita la societa' finanziaria Finest.". 2. All'articolo 2, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e' aggiunto il seguente periodo: "L'operativita' della Simest nei territori e nei confronti delle imprese di cui al comma 1 si svolge di concerto con quella della Finest secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due societa'; tale convenzione deve valorizzare la specificita' del ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato delle imprese di cui al comma 1.". 3. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il comma 5 e' sostituito dal seguente: " 5. Di norma le partecipazioni della societa' finanziaria non possono superare il 25 per cento del capitale dell'impresa o societa' estera e i finanziamenti della societa' finanziaria non possono superare il 25 per cento del valore totale dell'investimento dell'impresa o societa' o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valori correnti, e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni.". Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), sub hter) e lettere d) , e) ed f), e commi 2 e 3, del presente decreto legislativo. 4. All'articolo 2, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole: "in misura proporzionale all'ammontare dei contributi speciali assegnati rispettivamente alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Veneto, ai sensi del comma 10." sono sostituite dal seguente periodo: "La destinazione delle risorse alle iniziative del presente articolo avra' luogo tenendo conto dell'operativita' su tutto il territorio di cui al comma 1 avendo presente come criterio di priorita' l'ammontare dei contributi speciali assegnati dallo Stato alle regioni.". Al medesimo comma e', in fine, aggiunto il seguente periodo: "La societa' finanziaria puo', inoltre, partecipare direttamente a investimenti aventi carattere strumentale rispetto ai progetti di cooperazione industriale e commerciale delle singole imprese, sentite le regioni interessate. Saranno comunque possibili interventi congiunti con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e le altre organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'oggetto sociale.". 5. All'articolo 2, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "40 per cento" e dopo le parole: "Sono estese alle operazioni poste in essere dalla societa' finanziaria le disposizioni dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100" sono aggiunte le seguenti: "; il coordinamento tra la Finest e la Simest sara' effettuato, in base all'articolo 2458 del codice civile, anche mediante le nomine negli organi amministrativi e di controllo". 6. All'articolo 2, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono soppresse le parole: "non compresa nel territorio indicato al comma 1". Sempre al medesimo comma 8 viene aggiunto il seguente periodo: "Potra' altresi' essere istituita una speciale sezione autonoma per la regione Trentino-Alto Adige con analoghe caratteristiche o due sezioni autonome per le province autonome di Trento e di Bolzano.". Note all'art 21: - La legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante: "Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 21 gennaio 1991. Si riporta il testo novellato dell'art. 2 come modificato dal presente decreto. "Art. 2. - 1. Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e societa' estere ed altre forma di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'art. 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige ovveroda imprese o societa' aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate, e' costituita la societa' finanziaria Finest. 2. Al fine di assicurare il collegamento degli interventi della societa' finanziaria con l'attivita' della Societa' italiana per le imprese miste all'estero - Simest S.pa., il Ministro del commercio con l'estero e' autorizzato a concedere alla Simest S.p.a. la somma di lire 10 miliardi per l'anno 1991, come contributo straordinario per la sottoscrizione di quote del capitale sociale della societa' finanziaria. Si applica l'art. 2458 del codice civile. L'operativita' della Simest nei territori e nei confronti delle imprese di cui al comma 1 si svolge di concerto con quella della Finest secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due societa'; tale convenzione deve valorizzare la specificita' del ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato delle imprese di cui al comma 1. 3. Alla societa' finanziaria possono partecipare enti pubblici economici e soggetti privati. 4. L'attivita' della societa' finanziaria dovra' essere coerente con gli indirizzi generali di politica commerciale estera stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) tenuto conto della specificita' dell'intervento regionale e della destinazione ai Paesi di cui all'art. 1, comma 1. 5. Di norma le partecipazioni della societa' finanziaria non possono superare il 25 per cento del capitale dell'impresa o societa' estera; e i finanziamenti della societa' finanziaria non possono superare il 25 per cento del valore totale dell'investimento dell'impresa o societa' o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valori correnti, e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni. 6. Gli interventi della societa' finanziaria verranno destinati alle iniziative, previste dal presente articolo, promosse o partecipate dalle imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nei territori di cui al comma 1. La destinazione delle risorse alle iniziative del presente articolo avra' luogo tenendo conto dell'operativita' su tutto il territorio di cui al comma 1 avendo presente come criterio di priorita' l'ammontare dei contributi speciali assegnati dallo Stato alle regioni. La societa' finanziaria puo' inoltre partecipare direttamente a investimenti aventi carattere strumentale rispetto ai progetti di cooperazione industriale e commerciale delle singole imprese, sentite le regioni interessate. Saranno comunque possibili interventi congiunti con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e le altre organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'oggetto sociale. 7. Alle operazioni poste in essere dalla societa' finanziaria puo' partecipare, per quote aggiuntive, la Simest S.p.a.; in tal caso il limite di finanziamento complessivo e' elevato al 40 per cento. Sono estese alle operazioni poste in essere dalla societa' finanziaria le disposizioni dell'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100. Il coordinamento tra la Finest e la Simest sara' effettuato, in base all'art. 2458 del codice civile, anche mediante le nomine negli organi amministrativi e di controllo. 8. Puo' essere istituita, nell'ambito della societa' finanziaria, una speciale sezione autonoma che effettua le operazioni indicate al comma 1 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella area della regione Veneto nei limiti delle risorse conferite da soggetti privati e della partecipazione assicurata dalla regione Veneto con propri fondi, diversi da quelli previsti dalla presente legge. Potra' altresi' essere istituita una speciale sezione autonoma per la regione Trentino Alto Adige con analoghe caratteristiche o due sezioni autonome per le province autonome di Trento e di Bolzano". - Sull'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, vedi nota all'art. 20. - L'art. 2458 (Societa' con partecipazione dello Stato e di enti pubblici) del codice civile cosi' recita: "Art. 2458. - 1. Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una societa' per azioni, l'atto costitutivo puo' ad essi conferire la facolta' di nominare uno o piu' amministratori o sindaci. 2. Gli amministratori e sindaci nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. 3. Essi hanno diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea".
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 143/1998 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.