Decreto legislativo 58/1998
Art. 29 — Banche
Art. 29. Banche 1. Alla prestazione all'estero di servizi di investimento e di servizi accessori da parte di banche italiane e alla prestazione in Italia dei medesimi servizi da parte di banche estere si applicano le disposizioni del titolo II, capo II, del T.U. bancario. Nota all'art. 29: - Il Titolo II, Capo II del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, disciplina l'autorizzazione all'attivita' bancaria, le succursali, la libera prestazione dei servizi.
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