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Decreto legislativo 58/1998

Art. 28 — Imprese di investimento extracomunitarie

ELI /it/decreto-legislativo/1998/02/24/58/art/28parte di Decreto legislativo 58/1998
Art. 28. Imprese di investimento extracomunitarie 1. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di imprese di investimento extracomunitarie e' autorizzato dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione e' subordinata: a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere d), e) e f); b) all'autorizzazione e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi di investimento e dei servizi accessori che le imprese di investimento extracomunitarie intendono prestare in Italia; c) alla vigenza nello Stato d'origine di disposizioni in materia di autorizzazione, organizzazione e vigilanza equivalenti a quelli vigenti in Italia per le SIM; d) all'esistenza di apposite intese tra la Banca d'Italia, la CONSOB e le competenti autorita' dello Stato d' origine; e) al rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocita', nei limiti consentiti dagli accordi internazionali. 2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza le imprese di investimento extracomunitarie a svolgere i servizi di investimento e i servizi accessori senza stabilimento di succursali, sempreche' ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d), ed e), e venga presentato un programma concernente l'attivita' che si intende svolgere nel territorio della Repubblica. 3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, puo' indicare, in via generale, i servizi che le imprese di investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali.

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