Decreto legislativo 58/1998
Art. 138 — Sollecitazione
Art. 138. Sollecitazione 1. La sollecitazione e' effettuata dall'intermediario, su incarico del committente, mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega. 2. Il voto relativo alle azioni per le quali e' stata rilasciata la delega e' esercitato dal committente o, su incarico di questo, dall'intermediario che ha effettuato la sollecitazione. L'intermediario non puo' affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto.
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