Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 58/1998Art. 137
Decreto legislativo 58/1998

Art. 137 — Disposizioni generali

ELI /it/decreto-legislativo/1998/02/24/58/art/137parte di Decreto legislativo 58/1998
Art. 137. Disposizioni generali 1. La sollecitazione e la raccolta delle deleghe di voto sono disciplinate dalle disposizioni della presente sezione in deroga all'articolo 2372 del codice civile. 2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformita' delle disposizioni della presente sezione. 3. Lo statuto puo' prevedere disposizioni dirette a facilitare la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti. 4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle societa' cooperative.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 58/1998 · fonte Normattiva ↗

← Art. 136 Art. 138 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.