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Decreto legislativo 490/1997

Art. 65

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/30/490/art/65parte di Decreto legislativo 490/1997
Articolo 65 (Aspettativa per riduzione quadri. Disposizioni varie) 1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, le parole "della durata massima di anni due a cominciare dagli ufficiali piu' anziani in ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano ed, a parita' di eta', dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale piu' anziano in grado ed, a parita' di anzianita', dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano, se generale.". 2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, prima delle parole "ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti" sono inserite le seguenti: "ai maggiori ed". 3. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, prima delle parole "ai colonnelli e gradi corrispondenti" sono inserite le seguenti: "ai tenenti colonnelli ed". 4. Agli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 4 dell'articolo 37 e' attribuita una speciale indennita' commisurata a quella definita per le massime cariche della Pubblica Amministrazione in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. 5. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normali e speciali di ciascuna Forza Armata. 6. All'articolo 2, comma 1, della legge 5 luglio 1952, n. 989, alle parole "muniti del brevetto di pilota militare" sono aggiunte le seguenti: "o del brevetto di navigatore militare" ed alle parole "come ufficiali piloti" sono aggiunte le seguenti: "o come ufficiali navigatori". 7. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' sostituito dal seguente: "1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, indetti dal Ministro della Difesa.". 8. Ai fini della determinazione delle anzianita' minime di grado richieste per l'inclusione nelle aliquote di valutazione, si fa riferimento all'anno solare di conferimento del grado rivestito. 9. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri viene effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza Armata dal presente decreto. Qualora si determinino eccedenze in piu' ruoli di una Forza Armata non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente piu' anziano ed, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale piu' anziano in grado ed, a parita' di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano. 10. Sono considerati in soprannumero agli organici gli ufficiali che ricoprano le cariche di Ministri o di Sottosegretario di Stato o che siano distaccati presso Forze di Polizia ad ordinamento militare ovvero impiegati per esigenze di altre Amministrazioni dello Stato, nonche' il personale di cui all'articolo 4 del R.D. 15 settembre 1897, n. 421, ed all'articolo 15 del R.D. 16 giugno 1932, n. 840, e successive modificazioni ed integrazioni. 11. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali di cui al comma 10 ha luogo il 1 luglio di ogni anno in corrispondenza del numero di ufficiali effettivamente assegnati alle destinazioni previste al predetto comma alla data del 30 giugno dello stesso anno. I contingenti massimi di personale da collocare in soprannumero sono stabiliti con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 12. Le funzioni di cui agli articoli 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e 95 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, possono essere espletate anche dai Sottotenenti di Vascello del Corpo delle Capitanerie di Porto che abbiano maturato almeno tre anni di anzianita' di grado. 13. Ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, gli ufficiali appartenenti ai ruoli della Marina Militare possono essere ripartiti in specialita' con determinazione ministeriale. Nei bandi di concorso i posti messi a concorso possono essere ripartiti tra le varie specialita'. Per il Corpo delle Capitanerie di Porto le determinazioni ministeriali sono adottate d'intesa con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione. 14. In relazione alle prevedibili esigenze di impiego di ciascuna Forza Armata, gli ufficiali dei Corpi tecnici e logistici sono ammessi ai corsi dell'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze secondo le procedure previste dall'articolo 4 del decreto legislativo emanato in applicazione della legge 27 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni. Nota all'art. 65 comma 1: - Il testo dell'art. 7, della legge n. 804/1973 e' riportato in nota all'art. 23, comma 2. Nota all'art. 65, commi 2 e 3: - Il testo delle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, concernente: "Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1990, n. 187, e' il seguente: "3. A decorrere dal 1 settembre 1990, quale ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia: a) ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a tenente, e' attribuito lo stipendio spettante al colonnello con relative modalita' di determinazione e progressione economica: b) ai colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a tenente, e' attribuito lo stipendio spettante al generale di brigata con relative modalita' di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita, esclude quello previsto all'art. 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224". Nota all'art. 65, comma 4: - Il testo della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63 - supplemento ordinario. Nota all'art. 65, comma 6: - Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente: "Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1952, n. 176, e' il seguente: "Art. 2. - Il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale si effettua mediante concorso per titoli ed esami tra: gli ufficiali subalterni di completamento del ruolo naviganti, muniti del brevetto di pilota militare, che abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno due anni come ufficiali piloti; i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti che contino almeno due anni di anzianita' di grado nonche' i marescialli e gli altri sottufficiali, in servizio permanente, dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti che siano in possesso del diploma di licenza di istituto medio di secondo grado e abbiano prestato almeno quattro anni di servizio da sottufficiale pilota". Nota all'art. 65, comma 7: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 224/1986 e' il seguente: "Art. 3. - 1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo, indetti dal Ministro della difesa. 2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti: a) essere cittadini italiani; b) aver compiuto il diciassettesimo e non superato il ventitreesimo anno di eta' alla data di emanazione del bando di concorso; c) non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; d) aver conseguito un diploma di istituito di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione; e) possedere le qualita' fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualita' di piloti militari; f) aver ottenuto, se minorenni, il consenso dei genitori o di chi esercita la tutela. 3. Coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi di pilotaggio devono, all'atto della presentazione della domanda, impegnarsi a contrarre una ferma di anni dodici. 4. Per coloro che sono gia' incorporati ovvero hanno adempiuto gli obblighi di leva presso altra Forza armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta della Forza armata di appartenenza". Nota all'art. 65, comma 9: - Il testo dell'art. 8, comma 3 della legge n. 404/1990, e' riportato in nota all'art. 58, comma 11. Nota all'art. 65, comma 10: - Il testo del R.D. 15 settembre 1897, n. 421, che separa il Servizio del genio per la regia marina da quello per la guerra nelle piazze di Spezia, Taranto, Venezia e Maddalena" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno 28 settembre 1897, n. 225. - Il testo dell'art. 15 del R.D 16 giugno 1932, n. 840, concernente: "Ordinamento dei servizi periferici territoriali della Regia marina" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1932, n. 170. Nota all'art. 65, comma 12: - Il testo dell'art. 19 del D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, concernente: "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17 - supplemento ordinario - e' il seguente: "Art. 19. (Organi di esecuzione delle visite e degli accertamenti). - 1. Agli accertamenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 28 della legge, per le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, ma uguale o superiore a 25 tonnellate, provvede il capo del circondario marittimo o un ufficiale da lui designato, di grado non inferiore a tenente di vascello, assistito, secondo modalita' concordate con l'ente tecnico, da un ingegnere o perito designato da tale ente e da un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' da un sottufficiale di porto o impiegato civile dell'ufficio di circondario marittimo, che svolge le funzioni di segretario. Ove ritenuto opportuno dal capo del circondario marittimo anche il medico di porto puo' essere chiamato a dare la propria assistenza nell'espletamento dei predetti accertamenti. 2. Degli accertamenti effettuati viene redatto processo verbale". - Il testo dell'art. 95 del R.D. 23 maggio 1924, n. 87, concernente: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130 - supplemento ordinario - e' il seguente: "Art. 95. - I contratti e i processi verbali di aggiudicazione, nelle aste e nelle licitazioni private, sono ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, di grado non inferiore al nono. Nelle amministrazioni centrali tale funzionario viene nominato con decreto del Ministro e in quelle provinciali o compartimentali con decreto del capo di esse, il quale ne invia copia autentica al ministero da cui dipende. L'ufficiale rogante autentica le copie degli atti originali, da lui ricevuti, per ogni effetto di legge e rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta.". Nota all'art. 65, comma 14: - I riferimenti normativi al testo della legge 27 dicembre 1995, n. 549, sono riportati in nota all'art. 15, comma 1.

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