Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 490/1997Art. 64
Decreto legislativo 490/1997

Art. 64

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/30/490/art/64parte di Decreto legislativo 490/1997
Articolo 64 (Avanzamento. Disposizioni varie) 1. Nel periodo transitorio e comunque fino al 2005, la permanenza nel grado di tenente ai fini dell'avanzamento al grado superiore e' progressivamente aumentata secondo le modalita' riportate nella tabella "C" annessa al presente decreto. 2. Nel periodo transitorio, il numero annuale delle promozioni al grado di Maggiore, per ciascun ruolo, e' fissato in tante unita' quanti sono i Capitani inseriti in aliquota di avanzamento. 3. Nel periodo transitorio, i Maggiori dei ruoli speciali devono aver compiuto quattro anni di anzianita' nel grado per essere promossi al grado superiore. 4. I Brigadier Generali ed i Colonnelli nel ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, provenienti dai ruoli chimici e fisici del genio aeronautico, fino al 31 dicembre 2007 mantengono il limite di eta' previsto per il rispettivo grado nel ruolo di provenienza. 5. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 19, restano validi, ai fini dell'avanzamento, gli esami ed i corsi previsti dalla pregressa normativa, ad esclusione della frequenza del corso superiore della scuola di guerra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti normale.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 490/1997 · fonte Normattiva ↗

← Art. 63 Art. 65 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.