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Decreto legislativo 490/1997

Art. 54

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/30/490/art/54parte di Decreto legislativo 490/1997
Articolo 54 (Transito nel ruolo speciale delle Armi dell'Arma aeronautica) 1. Gli ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello appartenenti al ruolo normale delle Armi dell'Arma aeronautica possono presentare domanda irrevocabile di transito nel rispettivo ruolo speciale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Gli ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello appartenenti al ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico, in possesso dell'abilitazione di equipaggio fisso di volo ed impiegati nelle specifiche funzioni presso un'unita' di volo, possono presentare domanda irrevocabile di transito nel ruolo speciale delle Armi dell'Arma aeronautica entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I vincitori dei concorsi per la nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma Aeronautica ruolo servizi, pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono immessi nel ruolo normale delle Armi dell'Aeronautica. Gli stessi possono presentare domanda irrevocabile di transito nel rispettivo ruolo speciale entro 180 giorni dalla data di nomina in servizio permanente effettivo. 4. Gli ufficiali trasferiti mantengono il grado, la posizione di stato e l'anzianita' assoluta e relativa posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni. Nota all'art. 54, comma 4: - Vedasi nota precedente.

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