Decreto legislativo 490/1997
Art. 53
Articolo 53 (Transito tra i ruoli. Disposizioni varie) 1. Gli ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito possono presentare domanda di transito nei rispettivi ruoli speciali entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Qualora il numero delle domande superi le dotazioni organiche dei singoli gradi, per il transito nei ruoli speciali si procede alla formazione di graduatorie distinte per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni. A parita' di merito la precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianita' di grado e, a parita' di grado, al piu' anziano in ruolo. 3. Gli ufficiali trasferiti mantengono il grado, la posizione di stato e l'anzianita' assoluta e relativa posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni. Nota all'art. 53, commi 2 e 3: - Il testo dell'art. 26 della legge n. 1137/1955 e' riportato in nota all'art. 16, comma 1. - Il testo degli articoli 8 e 9 della legge n. 113/1954, e' riportato in nota all'art. 41, comma 2.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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