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Decreto legislativo 490/1997

Art. 48

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/30/490/art/48parte di Decreto legislativo 490/1997
Articolo 48 (Categorie del congedo) 1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della riserva di complemento del ruolo medici e del ruolo farmacisti del Corpo sanitario sono collocati nelle corrispondenti posizioni del Corpo sanitario unificato. 2. Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni. Nota agli articoli 46, comma 2, 47, comma 2, 48, comma 2, 49, comma 2, 50, comma 2: - I testi degli articoli 8 e 9 della legge n. 113/1954 sono riportati in nota all'art. 41 comma 2.

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