Decreto legislativo 490/1997
Art. 47
Articolo 47 (Unificazione dei ruoli) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli ufficiali in servizio permanente, appartenenti al ruolo medici ed al ruolo farmacisti del Corpo sanitario sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo sanitario, mantenendo la propria posizione di stato. 2. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali e' stabilito in base agli articoli di cui agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni. Nota agli articoli 46, comma 2, 47, comma 2, 48, comma 2, 49, comma 2, 50, comma 2: - I testi degli articoli 8 e 9 della legge n. 113/1954 sono riportati in nota all'art. 41 comma 2.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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