Decreto legislativo 490/1997
Art. 44
Articolo 44 (Categorie del congedo. Ruoli ad esaurimento del servizio permanente) 1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, di complemento e della riserva di complemento dei ruoli dei Corpi sanitari e del Corpo veterinario sono collocati nelle corrispondenti posizioni del Corpo sanitario unificato. 2. Il trasferimento degli ufficiali di cui al comma 1 viene effettuato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni. 3. Gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente dei Corpi sanitari e del Corpo veterinario permangono, ad esaurimento, nei rispettivi ruoli. Nota all'art. 44, comma 2: - I testi degli articoli 8 e 9 della legge n. 113/1954 sono riportati in nota all'art. 41, comma 2.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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