Decreto legislativo 490/1997
Art. 43
Articolo 43 (Vantaggi di carriera) 1. Nei confronti degli ufficiali medici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, stiano frequentando uno dei corsi di cui al D.P.R. 5 dicembre 1978 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 69 bis della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi vantaggi di carriera sono attribuiti dopo il trasferimento degli ufficiali nel ruolo normale del Corpo sanitario. Note all'art. 43, comma 1: - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1982, n. 32. - Il testo dell'art. 69-bis della legge n. 1137/1955 e' il seguente: "Art. 69-bis. - Non puo' essere attribuito altro vantaggio di carriera per titolo di specializzazione all'ufficiale del servizio sanitario dell'Esercito che abbia fruito di vantaggio in qualsiasi misura per tale titolo. Il vantaggio di cui al precedente comma viene attribuito sotto la data del 31 agosto di ciascun anno, per titoli conseguenti tra il 1 settembre dell'anno precedente e la suddetta data del 31 agosto. I titoli devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno nel quale il vantaggio deve essere concesso ai sensi del precedente secondo comma. L'ufficiale in possesso di titolo di specializzazione non puo', comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale gia' di lui piu' anziano che abbia conseguito una specializzazione avente durata di corso uguale o superiore".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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