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Decreto legislativo 490/1997

Art. 19

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/30/490/art/19parte di Decreto legislativo 490/1997
Articolo 19 (Requisiti per la valutazione) 1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza: a) aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado ed aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti e reparti e d'imbarco previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto; b) essere in possesso dei titoli e aver superato gli esami e i corsi stabiliti con decreto del Ministro della Difesa. 2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, indicati nelle predette tabelle per il grado rivestito, possono essere svolti, in tutto o in parte, nel grado immediatamente inferiore, se previsto nelle annesse tabelle. I predetti periodi debbono essere svolti presso comandi, unita', reparti ed enti organicamente previsti, anche in ambito internazionale. 3. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego. 4. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo di appartenenza. 5. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, determinati con decreto del Ministro della Difesa.

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