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Decreto legislativo 490/1997

Art. 18

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/30/490/art/18parte di Decreto legislativo 490/1997
Articolo 18 (Promozioni non annuali. Formazione dei quadri di avanzamento a seguito di cause di esclusione.) 1. Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro della Difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore Generale della Direzione Generale del Personale Militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno vengono a verificarsi una o piu' vacanze nei gradi rispettivamente superiori. In tale caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre dall'anno di apertura del quadro. 2. Qualora un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che segue nella graduatoria di merito l'ultimo dei pari grado iscritti nel quadro stesso.

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