Decreto legislativo 490/1997
Art. 16
Articolo 16 (Rinvio) 1. Per quanto non diversamente regolato nella presente Sezione, si applicano le disposizioni del Titolo I, Capi IV e VI, della legge 12 novembre 1955, n. 1137. Nota all'art. 16, comma 1: - Le disposizioni del titolo I, capi IV e VI, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono le seguenti: "Titolo I DELL'AVANZAMENTO IN GENERALE Capo IV Valutazione per l'avanzamento Art. 20. - L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro, salvo che la presente legge non disponga altrimenti. Art. 21. - Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione. Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo. Art. 22. - Quando eccezionalmente le autorita' competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio, indicandone i motivi. All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata. Art. 23. - La commissione superiore, la commissione ordinaria, il superiore gerarchico esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale, per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica, e dalle pratiche personali, per gli ufficiali della Marina. Le commissioni hanno facolta' di interpellare qualunque superiore in grado, in servizio permanente, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale. Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento dopo aver sentito il parere delle autorita' da cui dipende l'ufficiale. Art. 24. - La commissione superiore e la commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneita' e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo. Art. 25. - La commissione superiore e la commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti. Successivamente la commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parita' di punti, precedenza al piu' anziano in ruolo. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneita' sono iscritti dalla commissione in un elenco in ordine di ruolo. Art. 26. - Il punto di merito di cui al secondo comma dell'art. 25 e' attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono. Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere: a) qualita' morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco. c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione. Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale di divisione o di brigata o ufficiali di grado corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c), considerati nel loro insieme; la somma dei punti cosi' assegnati e' divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione. Art. 27. - Gli elenchi e le graduatorie di merito, di cui agli articoli 24 e 25, sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo aver eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie nell'interesse dell'amministrazione. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento. Art. 28. - Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione e' idoneo o non idoneo all'avanzamento. Il giudizio espresso dal superiore gerarchico e' definito. Art. 29. - Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e' data comunicazione dell'esito del giudizio. Salvo quanto disposto nel successivo comma e negli articoli 63, 64, 85, 88, 96 e 97, l'ufficiale non idoneo all'avanzamento non e' piu' valutato per l'avanzamento e, se in servizio permanente effettivo e di grado superiore a capitano o grado corrispondente, e' collocato a disposizione con decorrenza dal l gennaio dell'anno successivo a quello di determinazione dell'aliquota di valutazione nella quale era compreso. La non idoneita' all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo". "Capo VI Promozioni Art. 33. - L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento e' promosso secondo l'ordine della sua iscrizione nel quadro stesso. La promozione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica. Art. 34. - E' sospesa la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in una delle condizioni indicate nel secondo comma dell'art. 21. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata. All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della promozione. Art. 35. - Il Ministro ha facolta' di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravita'. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata. All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata. Art. 36. - L'autorita', che ritenga che un dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge per l'avanzamento, deve inoltrare, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro. Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche, decide il Ministro sentita la commissione superiore di avanzamento, se si tratti di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello o corrispondente, ovvero la commissione ordinaria di avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado. Fino a quando non intervenga la decisione del Ministro, gli effetti dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono sospesi. L'ufficiale cancellato dal quadro e' non idoneo all'avanzamento. All'ufficiale e' data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata. Art. 37. - La morte dell'ufficiale, o la permanente inidoneita' fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianita' anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneita'".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 490/1997 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.