Decreto legislativo 490/1997
Art. 15
Articolo 15 (Elementi di giudizio. Documentazione caratteristica e matricolare. Pareri facoltativi e obbligatori) 1. La Commissione di Vertice, la Commissione Superiore e la Commissione Ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall'articolo 8 e dell'eventuale frequenza del corso superiore di Stato Maggiore Interforze, istituito con decreto legislativo emanato in applicazione della legge 27 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a Capitano di Vascello le competenti Commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione. 3. Le Commissioni hanno facolta' di interpellare qualunque superiore di grado, in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale. Nota all'art. 15, comma 1: - Il testo della legge 27 dicembre l995, n. 549, concernente: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1995, n. 302.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 216/06 — Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recantautoritativoha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 15, comma 1.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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