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Decreto legislativo 446/1997

Art. 8 — Determinazione del valore della produzione nettav dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c)

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/15/446/art/8parte di Decreto legislativo 446/1997
Art. 8. Determinazione del valore della produzione nettav dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la base imponibile e' determinata dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attivita' esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

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