Decreto legislativo 446/1997
Art. 7 — Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione
Art. 7. Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione 1. Per le imprese di assicurazione la base imponibile e' determinata dalla differenza tra la somma: a) dei premi e degli altri proventi tecnici, b) dei proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati, da altri investimenti diversi da quelli costituiti da immobilizzazioni finanziarie e da profitti sul realizzo di investimenti mobiliari diversi da quelli derivanti da azioni o quote, e la somma: c) delle provvigioni, comprese quelle di incasso, e delle altre spese di acquisizione, d) degli importi pagati per sinistri, comprese le spese di liquidazione, e) degli oneri di gestione degli investimenti in terreni e fabbricati e delle perdite su realizzo di investimenti mobiliari, f) delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie e degli altri oneri tecnici; g) dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali. 2. I componenti positivi e negativi della base imponibile si assumono con riferimento agli ammontari di competenza dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione e con esclusione di qualsiasi spesa relativa al personale dipendente.
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