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Decreto legislativo 396/1997

Art. 9 — Coordinamento di norme

ELI /it/decreto-legislativo/1997/11/04/396/art/9parte di Decreto legislativo 396/1997
Art. 9. Coordinamento di norme 1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono eliminate le parole: "le autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi". 2. Il comma 5, terzo periodo, dell'articolo 73 e' sostituito dal seguente: "Le predette aziende o enti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 46, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilita' con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'articolo 51.". 3. Nel primo periodo dell'articolo 73, comma 5, sono eliminate le parole: "18 marzo 1989, n. 106,". Note all'art. 9: - L'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "3. Sono soggetti a controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti gli atti normativi e gli atti generali, compresi quelli di programmazione e di organizzazione, adottati nelle materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), numeri da 1) a 7), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Sono altresi' soggetti a controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti le autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, i provvedimenti amministrativi emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri, i provvedimenti aventi ad oggetto il conferimento di funzioni ed incarichi di dirigente generale e gli atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo". - L'art. 73, comma 5, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "5. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106, 31 gennaio 1992, n. 138, provvederanno ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo 1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9, comma 2, ed all'art. 65, comma 3. Le predette amministrazioni si attengono nella stipulazione dei contratti collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformita' all'art. 51, commi 1 e 2".

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