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Decreto legislativo 396/1997

Art. 8 — Disposizioni transitorie

ELI /it/decreto-legislativo/1997/11/04/396/art/8parte di Decreto legislativo 396/1997
Art. 8. Disposizioni transitorie 1. Nel primo anno di applicazione del presente decreto legislativo, allo scopo di consentire che il rinnovo dei contratti collettivi vigenti avvenga in coerenza con i tempi e le modalita' previste dall'accordo 23 luglio 1993, si osservano le procedure seguenti: a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del presente decreto legislativo, la composizione dei comparti e delle aree contrattuali risultante dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, puo' essere modificata fino al 31 dicembre 1997 con la procedura dell'articolo 45 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo vigente prima del presente decreto legislativo. Sulla base dell'assetto dei comparti e delle aree contrattuali risultante dopo tale data vengono costituiti i comitati di settore e avviate le procedure per il rinnovo dei contratti collettivi; b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del presente decreto legislativo, l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentativita' non inferiore al 4 per cento nel medesimo comparto o area, tenendo conto del solo dato associativo, e le confederazioni alle quali esse siano affiliate. Le pubbliche amministrazioni ammettono alla contrattazione collettiva in sede decentrata le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi vigenti, a condizione che abbiano la rappresentativita' richiesta dalla presente disposizione per essere ammesse alle trattative per il rinnovo dei medesimi, ovvero che, pur non avendo tale rappresentativita' minima nel comparto, contino nell'amministrazione o ente interessato, un numero di deleghe non inferiore al 10 per cento del totale dei dipendenti. Si utilizzano i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali rilevati dal Dipartimento della funzione pubblica per l'anno 1996 in base all'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con riferimento alle sigle sindacali, confederali, federali o di singola organizzazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Le percentuali rilevate dal Dipartimento della funzione pubblica sono arrotondate al decimo di punto immediatamente superiore. Decorso il primo anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'ARAN ammette alle trattative le organizzazioni e le confederazioni sindacali in base all'articolo 47 -bis. Le trattative ancora pendenti a tale data, sono proseguite dall'ARAN fino alla sottoscrizione del relativo contratto collettivo con le organizzazioni sindacali ammesse in base alla presente disposizione transitoria. La medesima disposizione transitoria si applica alle trattative ancora pendenti a livello decentrato; c) prima dell'avvio delle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi, sulla base delle direttive emanate ai sensi dell'articolo 50 e con le procedure dell'articolo 45 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo vigente prima del presente decreto legislativo, l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali di cui alla lettera precedente definiscono con appositi accordi le modalita' di elezione e di funzionamento degli organismi di rappresentanza unitaria del personale. Qualora entro il 30 giugno 1998 non siano intervenuti tali accordi o contratti collettivi, le rappresentanze unitarie del personale possono essere comunque elette con le procedure previste dai vigenti protocolli tra l'ARAN, le confederazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative per la elezione e il funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie, in quanto compatibili con le disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo. Le elezioni sono indette nell'intero comparto o anche per aree territoriali dello stesso, di norma in una sola giornata, individuata congiuntamente dall'ARAN e dalle confederazioni o organizzazioni sindacali firmatarie, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Decorso tale termine, le elezioni sono indette nei quaranta giorni successivi, in una data indicata dall'ARAN sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 1; d) entro il 29 dicembre 1997, sulla base delle direttive emanate ai sensi dell'articolo 50 e con le procedure dell'articolo 45 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo vigente prima del presente decreto legislativo, la materia dei permessi, aspettative e distacchi sindacali e' disciplinata dall'accordo previsto dal decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, utilizzando i dati sulla rappresentativita' di cui alla lettera b); e) anche prima del rinnovo dei vigenti contratti collettivi nazionali, possono essere avviate, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, e su proposta delle amministrazioni interessate, forme sperimentali di contrattazione collettiva a livello di amministrazione o ente, sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto legislativo, e in deroga alle disposizioni previgenti sulla contrattazione collettiva decentrata. Tali sperimentazioni possono riguardare la gestione dei processi di riorganizzazione dei servizi, con particolare riferimento alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale, all'articolazione flessibile dell'orario di lavoro e la diffusione del part time, al miglioramento dell'ambiente di lavoro e alle pari opportunita'. Possono proporre tali forme di sperimentazione le pubbliche amministrazioni che: 1) abbiano avviato la riorganizzazione prevista dal titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 2) abbiano istituito i nuclei di valutazione o i servizi di controllo interno di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 3) abbiano definito le funzioni dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Le sperimentazioni di cui alla lettera e) del comma 1 possono avvalersi di fondi e risorse destinati dai contratti collettivi nazionali vigenti alla contrattazione collettiva decentrata disponibili per l'anno 1998, di economie di gestione relative a spese del personale o di risorse rinvenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi all'incentivazione del personale. 3. I criteri del presente decreto legislativo in materia di rappresentativa' sindacale sostituiscono qualsiasi diverso criterio sulla rappresentativita' delle confederazioni o delle organizzazioni sindacali richiamato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Note all'art. 8: - Il D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, recepisce il "Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29". -Per l'art. 45 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, vedi nota all'art. 1. -Per l'art. 54 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, vedi nota all'art. 7. -Per l'art. 50 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, vedi nota all'art. 2. -Per l'art. 45 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, vedi nota all'art. 1. - Il D.L. 10 maggio 1996, n. 245, convertito dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, reca "Differimento del termine di applicazione stabilito dall'art. 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori". - Il titolo I del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, detta disposizioni in ordine ai principi generali sulla "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". -Per l'art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, vedi nota all'art. 5. - L'art. 19 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2 e 3. 2. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, a dirigenti generali in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale generale. 3. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale. 4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esecitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti di settore e definita con regolamento, ai sensi dell'art. 6. 5. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore".

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