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Decreto legislativo 173/1997

Art. 80 — Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n

ELI /it/decreto-legislativo/1997/05/26/173/art/80parte di Decreto legislativo 173/1997
Art. 80. Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 1. Al decreto legislativo, 17 marzo 1995, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: "Articolo 23 - Riserve tecniche relative al portafoglio italiano 1. Le imprese hanno l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche sufficienti a garantire le obbligazioni assunte. Dette riserve debbono essere costituite al lordo delle cessioni in riassicurazione ed in conformita' agli articoli 31, 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione della Direttiva 91/674 CEE del 19 dicembre 1991. 2. Le imprese che esercitano le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamita' naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare sono tenute ad integrare per tali assicurazioni la riserva per frazioni di premi, in relazione alla natura particolare dei rischi stessi. I criteri per l'integrazione della predetta riserva sono stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento e l'integrazione deve essere costituita a decorrere dall'esercizio successivo alla pubblicazione del provvedimento. Con lo stesso provvedimento l'ISVAP puo' altresi' stabilire metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri per le assicurazioni di cui al presente comma nonche' per quelle del ramo credito. 3. Nella determinazione del reddito delle imprese che esercitano le attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata sono deducibili gli accantonamenti obbligatori destinati a costituire o ad integrare le riserve tecniche costituite in conformita' al presente articolo ed agli articoli successivi."; b) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente: "Articolo 24 - Riserva di compensazione 1. Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni nel ramo credito debbono anche costituire una riserva di compensazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio. 2. La riserva di compensazione deve essere costituita accantonando annualmente un importo pari al 75 per cento del saldo tecnico positivo conservato, realizzato nel ramo credito, fino a quando l'accantonamento non abbia raggiunto il 150 per cento dell'ammontare piu' elevato dei premi conservati del ramo credito nei cinque esercizi precedenti a quello di riferimento. L'accantonamento annuale non puo' comunque essere superiore al 12 per cento dei premi conservati dell'esercizio di riferimento. 3. Nel caso in cui il saldo tecnico conservato alla fine dell'esercizio risulti negativo le imprese devono utilizzare, fino a concorrenza del medesimo, l'accantonamento della riserva di compensazione in precedenza costituita. 4. Per saldo tecnico positivo e saldo tecnico negativo si intende, per i rischi delle assicurazioni dirette e indirette, il saldo del conto tecnico di ramo al netto della riassicurazione e retrocessione. Per premi conservati si intendono i premi contabilizzati al netto della riassicurazione e retrocessione per rischi delle assicurazioni dirette e indirette."; c) nell'articolo 25, comma 5, la locuzione: "sulla base dei criteri indicati al comma 2" e' sostituita dalla seguente: "sulla base dei criteri indicati al comma 3"; d) l'articolo 27, comma 2, lett. c), n. 4, e' sostituito dal seguente: "4) provvigioni di acquisizione da ammortizzare, nei limiti del 90 per cento del loro ammontare;"; e) la lettera f) del comma 3 dell'articolo 27 e' abrogata; f) l'articolo 31, comma 6, e' sostituito dal seguente: "6. Le imprese debbono allegare al bilancio di esercizio un apposito prospetto redatto in conformita' ad un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP, contenente l'indicazione delle attivita' da esse assegnate alla chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve tecniche."; g) all'articolo 33, comma 3, dopo la locuzione "azioni proprie" sono aggiunte le parole "e delle azioni o quote dell'impresa controllante"; h) il comma 4 dell'articolo 33 e' abrogato; i) l'articolo 73 e' sostituito dal seguente: "Articolo 73 - Certificazione del bilancio 1. Il bilancio delle imprese di cui al presente titolo deve essere accompagnato, anche quando si tratti di imprese od enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e successive modificazioni, dalla relazione di una societa' di revisione, iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori figuri almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, corredata dalla relazione dell'attuario, dalla quale risulti la certificazione del bilancio ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto. La relazione dell'attuario deve attestare la sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa in conformita' alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed a corrette tecniche attuariali. 2. Qualora tra gli amministratori della societa' di revisione non figuri un attuario iscritto nell'apposito albo, la relazione presentata dalla stessa societa' deve essere corredata dalla relazione di un attuario iscritto nell'albo professionale, incaricato dalla societa' di revisione, contenente le attestazioni di cui al comma 1. La societa' di revisione, in sede di proposta all'impresa di assicurazione, provvede a specificare, per l'attuario incaricato, il nominativo, l'area di intervento e l'onorario. La societa' di revisione prescelta deve dare immediata comunicazione all'ISVAP, che ne informa la CONSOB, del conferimento dell'incarico all'attuario. L'incarico dell'attuario ha la durata di tre esercizi, puo' essere rinnovato per non piu' di due volte e puo' essere nuovamente conferito allo stesso attuario solo dopo il decorso di cinque esercizi. Qualora prima della scadenza del triennio la societa' di revisione revochi l'incarico all'attuario ne da' immediata e motivata comunicazione all'ISVAP che ne informa la CONSOB. Nel caso di revoca dell'incarico dell'attuario, la societa' di revisione deve provvedere a conferire l'incarico ad altro attuario entro quarantacinque giorni e comunque in tempo utile per l'effettuazione delle verifiche necessarie ai fini della certificazione del bilancio. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico ad altro attuario determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell'Ordine degli Attuari. 3. L'incarico non puo' essere conferito ad un attuario che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione, in una delle situazioni di incompatibilita' indicate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico l'attuario e gli amministratori che hanno la rappresentanza dell'impresa di assicurazione devono trasmettere all'ISVAP le dichiarazioni che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilita' ed eccezione di quelle di cui al n. 4) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. 4. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ad eccezione dell'articolo 6, comma 2, si applicano anche alle imprese di assicurazione non soggette alle disposizioni del citato decreto. 5. L'impugnazione della delibera assembleare che approva il bilancio delle imprese di cui al presente titolo, per quanto riguarda il contenuto del bilancio e le relative valutazioni, puo' essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione stessa nel registro delle imprese. 6. Qualora l'ISVAP venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico alla societa' di revisione nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o della revoca dell'incarico alla societa' di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB che adotta i provvedimenti di competenza. 7. Se la societa' di revisione ritiene di non rilasciare la certificazione, deve esporne analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente l'ISVAP, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. 8. L'ISVAP puo' richiedere alla societa' di revisione e all'attuario incaricati della certificazione del bilancio delle imprese di cui al presente titolo tutte le notizie, informazioni, i dati ed i documenti occorrenti per l'adempimento delle proprie funzioni nonche' disporne la convocazione. Alla societa' di revisione, che si avvale dell'attuario, l'ISVAP puo' demandare, a spese dell'impresa di assicurazione, la verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, della conformita' alle scritture predette delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale, economico e finanziario dell'impresa stessa. 9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche alla societa' di revisione e all'attuario incaricati dal commissario per l'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576. 10. Qualora l'ISVAP accerti irregolarita' nello svolgimento dell'incarico dell'attuario di cui al comma 1 ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull'attivita' della societa' di revisione, prevista dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ne informa la CONSOB. 11. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui al comma 1, la sussistenza o sopravvenienza di una causa di incompatibilita' prevista dal comma 3 ovvero gravi irregolarita' nello svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario di cui al comma 2 puo' disporre d'ufficio la revoca dell'incarico, sentito l'interessato. Il provvedimento di revoca e' comunicato all'attuario, alla societa' di revisione e all'impresa di assicurazione. In tal caso la societa' di revisione deve provvedere a conferire l'incarico ad altro attuario secondo la procedura prevista dal comma 2. L'ISVAP informa la CONSOB e l'Ordine degli Attuari dei provvedimenti assunti nei confronti dell'attuario incaricato. 12. L'Ordine degli Attuari comunica all'ISVAP gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui ai commi 1 e 2."; l) l'articolo 117 e' sostituito dal seguente: "Articolo 117 - Certificazione del bilancio 1. Le imprese di cui al presente titolo debbono attenersi alle disposizioni contenute nell'articolo 73, per quanto concerne la certificazione del bilancio." Note all'art. 80: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e per la direttiva 91/674/CEE vedi note alle premesse. - Il decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/174/CEE del 19 dicembre 1991 e' quello a cui aderiscono le presenti note. - Per l'art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi nota all'art. 31. - L'art. 27, comma 2, lettera e), n. 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente: "2. a) omissis; b) omissis; c) altri attivi: 1) immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dal terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato dal relativo fondo di ammortamento; 2) immobilizzazioni materiali non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse da terreni e fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio; 3) depositi bancari: depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorita' di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie; "4) provvigioni di acquisizione da ammortizzare, nei limiti del 90 per cento del loro ammontare;"; 5) ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche; ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare". - L'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come modificato dal presente decreto legislativo, cosi' recita: "3. Agli effetti del presente articolo, per la determinazione del patrimonio dell'impresa non si tiene conto delle immobilizzazioni immateriali di cui al punto B/I dell'art. 2424 del codice civile, delle azioni proprie, "e delle azioni o quote dell'impresa controllante" del 40 per cento delle provvigioni da ammortizzare per contratti pluriennali, nonche' di altri analoghi elementi immateriali". - Per il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, vedi note all'art. 79. - Per la legge 9 febbraio 1942, n. 194, vedi note all'art. 79.

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