Decreto legislativo 173/1997
Art. 79 — Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n
Art. 79. Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 1. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente articolo: "Articolo 20-bis - Attuario incaricato 1. L'attuario incaricato dall'impresa di svolgere in via continuativa le funzioni di cui agli articoli 20, comma 4, 22, comma 3, 24, commi 2 e 3, e 61, comma 2, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194; b) aver svolto, per almeno tre anni negli ultimi sette anni, attivita' professionale nel settore attuariale delle assicurazioni sulla vita; c) non essere stato revocato dall'incarico negli ultimi tre anni, ai sensi del comma 6. 2. L'incarico non puo' essere conferito ad un attuario che si trovi in una delle situazioni di incompatibilita' indicate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ad eccezione della condizione di cui al comma 1, n. 2. 3. La nomina dell'attuario di cui al presente articolo deve essere comunicata all'ISVAP entro quindici giorni. 4. L'ISVAP puo' richiedere all'impresa che l'attuario fornisca le notizie ed i dati necessari all'adempimento delle proprie funzioni di vigilanza; qualora lo ritenga opportuno puo' convocare l'impresa stessa unicamente all'attuario. L'impresa deve garantire le condizioni affinche' l'attuario incaricato sia messo in grado di espletare le sue funzioni in piena autonomia e liberta' di giudizio, avendo libero accesso alle necessarie informazioni aziendali. 5. Nel caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1, di sussistenza o sopravvenienza di cause di incompatibilita' previste dal comma 2, l'attuario deve darne immediata comunicazione all'impresa, decadendo contestualmente dall'incarico. 6. In caso di gravi inadempienze da parte dell'attuario alle norme di legge o ai provvedimenti e alle disposizioni dell'ISVAP, nonche' alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dallo stesso ISVAP, la nomina dell'attuario e' revocata dall'impresa direttamente o su richiesta dell'ISVAP. Della revoca l'ISVAP informa l'Ordine degli Attuari. 7. In caso di cessazione dall'incarico dell'attuario per qualsiasi causa l'impresa deve provvedere entro quarantacinque giorni a nominare il nuovo attuario e a comunicare all'ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo, nei medesimi termini, all'ISVAP e all'attuario subentrante una relazione dettagliata che l'attuario uscente ha l'obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l'attuario si trovi nell'impossibilita' di predisporre detta relazione la stessa deve essere redatta dall'impresa."; b) nell'articolo 23, comma 6, viene eliminata la locuzione: "che si trovano in portafoglio"; c) nell'articolo 24, dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma: "4-bis. Per la costituzione della riserva per somme da pagare devono essere osservate le disposizioni dell'articolo 34 del decreto legislativo di attuazione della Direttiva 91/674 CEE del 19 dicembre 1991."; d) l'articolo 24, comma 5, e' sostituito dal seguente: "5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari previste dal punto B) della tabella di cui all'allegato I devono essere osservate le disposizioni dell'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione della Direttiva 91/674 CEE del 19 dicembre 1991."; e) nell'articolo 25, comma 1, l'ultimo periodo: "Ai fini del calcolo si deve tener conto dei premi futuri da incassare." e' sostituito dal seguente: "Ai fini del calcolo si deve tener conto dei premi futuri da incassare calcolati al netto delle quote di caricamento che, destinate a finanziare provvigioni precontate corrisposte dall'impresa, sono incassabili in via differita"; f) nell'articolo 25, comma 11, e' aggiunto il seguente periodo: "La metodologia di cui al periodo precedente non e' applicabile nell'ipotesi in cui nella determinazione dei premi si prenda in considerazione la situazione finanziaria dell'impresa, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, secondo periodo."; g) nell'articolo 25, comma 12, e' aggiunto il seguente periodo: "La costituzione della riserva aggiuntiva e' ugualmente necessaria nel caso in cui il rendimento attuale o prevedibile delle attivita' rappresentative delle riserve tecniche risulti inferiore all'impegno assunto sui contratti."; h) il n. 4 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 26, e' sostituito dal seguente: "4) provvigioni di acquisizione da ammortizzare nei limiti del 90 per cento del loro ammontare."; i) la lettera f) del comma 3 dell'articolo 26 e' abrogata; l) nell'articolo 30, comma 3, le parole: "Gli articoli 26, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "Gli articoli 26, comma 1, seconda parte,"; m) all'articolo 31 e' aggiunto il seguente comma: "6. Le imprese debbono allegare al bilancio di esercizio un apposito prospetto redatto in conformita' ad un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP, contenente l'indicazione delle attivita' da esse assegnate alla chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve tecniche."; n) il punto 3) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 33 e' abrogato; o) all'articolo 33, comma 3, dopo la locuzione: "azioni proprie" sono aggiunte le parole: "e delle azioni o quote dell'impresa controllante"; p) il comma 5, dell'articolo 33 e' abrogato; q) nell'articolo 36, comma 1, e' inserita dopo la locuzione: "articolo 33, comma 2" la parola: "lettera a)"; r) l'articolo 62 e' sostituito dal seguente: "Articolo 62 - Certificazione del bilancio - 1. Il bilancio delle imprese di cui al presente titolo deve essere accompagnato, anche quando si tratti di imprese od enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e successive modificazioni, dalla relazione di una societa' di revisione, iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori figuri almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, corredata dalla relazione dell'attuario, dalla quale risulti la certificazione del bilancio ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto. La relazione dell'attuario deve attestare la sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa in conformita' alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed a corrette tecniche attuariali. 2. Qualora tra gli amministratori della societa' di revisione non figuri un attuario iscritto nell'apposito albo, la relazione presentata dalla stessa societa' deve essere corredata dalla relazione di un attuario iscritto nell'albo professionale, incaricato dalla societa' di revisione, contenente le attestazioni di cui al comma 1. La societa' di revisione, in sede di proposta all'impresa di assicurazione, provvede a specificare, per l'attuario incaricato, il nominativo, l'area di intervento e l'onorario. La societa' di revisione prescelta deve dare immediata comunicazione all'ISVAP, che ne informa la CONSOB, del conferimento dcll'incarico all'attuario. L'incarico dell'attuario ha la durata di tre esercizi, puo' essere rinnovato per non piu' di due volte e puo' essere nuovamente conferito allo stesso attuario solo dopo il decorso di cinque esercizi. Qualora prima della scadenza del triennio la societa' di revisione revochi l'incarico all'attuario ne da' immediata e motivata comunicazione all'ISVAP che ne informa la CONSOB. Nel caso di revoca dell'incarico dell'attuario, la societa' di revisione deve provvedere a conferire l'incarico ad altro attuario entro quarantacinque giorni e comunque in tempo utile per l'effettuazione delle verifiche necessarie ai fini della certificazione del bilancio. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico ad altro attuario determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell'Ordine degli Attuari. 3. L'incarico non puo' essere conferito ad un attuario che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o nei confronti dell'attuario che presso di questa esercita le funzioni di cui all'articolo 20-bis del presente decreto, in una delle situazioni di incompatibilita' indicate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico l'attuario e gli amministratori che hanno la rappresentanza dell'impresa di assicurazione devono trasmettere all'ISVAP le dichiarazioni che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilita' ad eccezione di quelle di cui al n. 4) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. 4. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ad eccezione dell'articolo 6, comma 2, si applicano anche alle imprese di assicurazione non soggette alle disposizioni del citato decreto. 5. L'impugnazione della delibera assembleare che approva il bilancio delle imprese di cui al presente titolo, per quanto riguarda il contenuto del bilancio e le relative valutazioni, puo' essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione stessa nel registro delle imprese. 6. Qualora l'ISVAP venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico alla societa' di revisione nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o della revoca dell'incarico alla societa' di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB che adotta i provvedimenti di competenza. 7. Se la societa' di revisione ritiene di non rilasciare la certificazione, deve esporne analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente l'ISVAP, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. 8. L'ISVAP puo' richiedere alla societa' di revisione e all'attuario incaricati della certificazione del bilancio delle imprese di cui al presente titolo tutte le notizie, informazioni, i dati ed i documenti occorrenti per l'adempimento delle proprie funzioni nonche' disporne la convocazione. Alla societa' di revisione, che si avvale dell'attuario, l'ISVAP puo' demandare, a spese dell'impresa di assicurazione, la verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, della conformita' alle scritture predette delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale, economico e finanziario dell'impresa stessa. 9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche alla societa' di revisione e all'attuario incaricati dal commissario per l'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576. 10. Qualora l'ISVAP accerti irregolarita' nello svolgimento dell'incarico dell'attuario di cui al comma 1 ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull'attivita' della societa' di revisione, prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ne informa la CONSOB. 11. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui al comma 1, la sussistenza o sopravvenienza di una causa di incompatibilita' prevista dal comma 3 ovvero gravi irregolarita' nello svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario di cui al comma 2 puo' disporre d'ufficio la revoca dell'incarico, sentito l'interessato. Il provvedimento di revoca e' comunicato all'attuario, alla societa' di revisione e all'impresa di assicurazione. In tal caso la societa' di revisione deve provvedere a conferire l'incarico ad altro attuario secondo la procedura prevista dal comma 2. L'ISVAP informa la CONSOB e l'Ordine degli Attuari dei provvedimenti assunti nei confronti dell'attuario incaricato. 12. L'ordine degli Attuari comunica all'ISVAP gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui ai commi 1 e 2."; s) l'articolo 103 e' sostituito dal seguente: "Articolo 103 - Certificazione del bilancio - 1. Le imprese di cui al presente titolo debbono attenersi alle disposizioni contenute nell'articolo 62, per quanto concerne la certificazione del bilancio.". Note all'art. 79: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi note alle premesse. - La legge 9 febbraio 1942, n. 194, reca disciplina giuridica della professione dell'attuario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, reca "Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 16, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle Societa' per azioni quotato in borsa". L'art. 3 cosi' recita: "Art. 3 (Incompatibilita'). - L'incarico non puo' essere conferito a societa' di revisione che si trovino in situazioni di incompatibilita' derivanti da rapporti contrattuali o da partecipazioni o i cui soci, amministratori, sindaci o direttori generali: 1) siano parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della societa' che conferisce l'incarico o di altre societa' o enti che la controllano; 2) siano legati alla societa' che conferisce l'incarico o ad altre societa' o enti che la controllano da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico; 3) siano amministratori o sindaci della societa' che conferisce l'incarico o di altre societa' o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico; 4) si trovino in altra situazione che ne comprometta, comunque, l'indipendenza nei confronti della societa'. I soci, gli amministratori, i sindaci o i dipendenti della societa' di revisione alla quale e' stato conferito l'incarico a norma dell'art. 2 non possono esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco della societa' che ha conferito l'incarico, ne' possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore della societa' stessa, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico; ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, sindaci o dipendenti della societa' di revisione. Il divieto di cui al quarto comma dell'art. 2372 del codice civile si applica anche alla societa' di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico e ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della societa' stessa". - Per l'art. 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi nota all'art. 31. - Per l'art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi nota all'art. 31. - Per l'art. 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi note all'art. 33. - L'art. 30, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, come modificato dal presente decreto legislativo cosi' recita: "3. "Gli articoli 26, comma 1, seconda parte,", applicabili agli attivi detenuti per far fronte ad obbligazioni che sono direttamente collegate alle prestazioni di cui ai commi 1 e 2. I riferimenti alle riserve tecniche di cui all'art. 29 riguardano le riserve tecniche ad esclusione di quelle relative a dette obbligazioni.". - L'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 come modificato dal presente decreto legislativo, cosi' recita: "3. Agli effetti del presente articolo, per la determinazione del patrimonio dell'impresa, non si tiene conto delle immobilizzazioni immateriali di cui al punto B/1 dell'art. 2424 del codice civile, delle azioni proprie, "e delle azioni o quote dell'impresa controllante"; di altri clementi immateriali, nonche' delle provvigioni di acquisto da ammortizzare per la parte eccedente l'importo, massimo consentito di cui al comma 2, lettera b), n. 2". - L'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, come modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente: "Art. 36 (Quota di garanzia). - 1. Il terzo del minimo del margine di solvibilita' costituisce la quota di garanzia. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2, tale quota e' costituita almeno per il 50 per cento dagli elementi indicati all'art. 33, comma 2, "lettera a)"".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'art. 79.
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