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Decreto legislativo 173/1997

Art. 7 — Redazione del bilancio

ELI /it/decreto-legislativo/1997/05/26/173/art/7parte di Decreto legislativo 173/1997
Art. 7. Redazione del bilancio 1. Per la redazione del bilancio di esercizio si applicano le disposizioni dell'articolo 2423, commi 1, 2, 3 e 4 del codice civile. 2. Le informazioni complementari di cui all'articolo 2423, comma 3, del codice civile sono indicate nella nota integrativa. Nota all'art. 7: - L'art. 2423, commi 1, 2, 3 e 4, del codice civile cosi recita: "Art. 2423 (Redazione del bilancio). - Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, del conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste di specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentanza della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in lire".

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