Decreto legislativo 173/1997
Art. 6 — Poteri dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)
Art. 6. Poteri dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) 1. I poteri conferiti all'ISVAP dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, sono esercitati ai fini del presente decreto: a) per le integrazioni, gli aggiornamenti e le istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo di quanto disciplinato dal presente decreto; b) per le informazioni integrative o piu' dettagliate nonche' per la documentazione necessarie all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali; c) per il piano dei conti che le imprese soggette all'applicazione del presente decreto devono adottare nella loro gestione. 2. I provvedimenti emanati nell'esercizio dei poteri di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nota all'art. 6: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, vedi note alle premesse.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'art. 6.
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