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Decreto legislativo 173/1997

Art. 4 — Imprese partecipate

ELI /it/decreto-legislativo/1997/05/26/173/art/4parte di Decreto legislativo 173/1997
Art. 4. Imprese partecipate 1. Ai fini del presente decreto per imprese partecipate si intendono le imprese nelle quali si detiene direttamente, anche per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona, una partecipazione come definita al comma 2. 2. Per partecipazione si intendono i diritti, rappresentati da azioni o quote, nel capitale di un'altra impresa i quali, realizzando una situazione di legame durevole con essa, sono destinati a sviluppare l'attivita' del partecipante. Si presume che sussista partecipazione quando un soggetto e' titolare di almeno un decimo del capitale della societa' partecipata o dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. 3. Indipendentemente dal limite indicato al comma 2, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2359, comma 3, del codice civile, l'impresa partecipata si considera collegata. Nota all'art. 4: - L'art. 2359, comma 3, del codice civile cosi' recita: "3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".

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