Decreto legislativo 173/1997
Art. 3 — Disposizioni per l'assicurazione malattia
Art. 3. Disposizioni per l'assicurazione malattia 1. Le disposizioni del presente decreto relative ai rami vita si applicano anche alle imprese che esercitano solo l'attivita' nel ramo 2 (malattia) del punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita. Nota all'art. 3: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi note alle premesse. - Per l'allegato A) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi note all'art. 1.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'art. 3.
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