Decreto legislativo 173/1997
Art. 28 — Riserve di rivalutazione
Art. 28. Riserve di rivalutazione 1. La voce A.III "riserve di rivalutazione" contiene, tra l'altro, il fondo di integrazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. 2. Nella nota integrativa e' fornito il dettaglio della voce di cui al comma 1 in considerazione delle fonti legislative da cui le varie componenti traggono origine. Note all'art. 28: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi note alle premesse. - L'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, cosi' recita: "Alle imprese di assicurazione sono consentite ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2423-bis del codice civile eventuali deroghe ai criteri di valutazione degli elementi dell'attivo al fine di adeguare tale valutazione alle esigenze di costituzione del margine di solvibilita'. Qualora l'impresa si avvalga di tale disposizione, dovra' essere iscritto al passivo del bilancio un apposito fondo di integrazione, formato dalla differenza tra il valore attribuito alle attivita' sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore di bilancio delle attivita' stesse". - L'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, cosi' recita: "4. Alle imprese di assicurazione sono consentite, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2423-bis del codice civile eventuali deroghe ai criteri di valutazione degli elementi dell'attivo al fine di adeguare tale valutazione alle esigenze di costituzione del margine di solvibilita'. Qualora l'impresa si avvalga di tale disposizione, dovra' essere iscritto al passivo del bilancio un apposito fondo di integrazione, formato dalla differenza tra il valore attribuito alle attivita' sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore di bilancio delle attivita' stesse".
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