Decreto legislativo 173/1997
Art. 27 — Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente
Art. 27. Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente 1. La voce A.I "capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente" comprende tutti gli importi che, in relazione alla forma giuridica dell'impresa costituiscono il capitale della medesima conformemente alla disciplina del codice civile e delle leggi speciali che regolano il settore assicurativo.
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