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Decreto legislativo 55/1997

Art. 3 — Abolizione di diritti esclusivi e speciali

ELI /it/decreto-legislativo/1997/02/11/55/art/3parte di Decreto legislativo 55/1997
Art. 3. Abolizione di diritti esclusivi e speciali 1. Sono aboliti i diritti esclusivi ed i diritti speciali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d). 2. Le apparecchiature terminali possono essere liberamente commercializzate, allacciate, installate e manutenute. 3. Chiunque puo' fornire al pubblico i servizi di telecomunicazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4. L'offerta di capacita' di segmento spaziale non e' soggetta a restrizioni.

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