Decreto legislativo 55/1997
Art. 2 — Campo di applicazione
Art. 2. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica alle apparecchiature terminali ed ai servizi via satellite, fatta eccezione per il servizio telex e per il servizio di telefonia vocale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla distribuzione ed alla diffusione di programmi radiotelevisivi al pubblico, le quali sono assoggettate alle norme specifiche vigenti. Nota all'art. 2: - Per il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103, vedi note alle premesse. L'art. 1, comma 1, reca le definizioni utili ai fini del decreto. La lettera g) recita: " g) 'servizio di telefonia vocale', la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 3, lettera q)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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