Decreto legislativo 55/1997
Art. 22 — Convenzioni
Art. 22. Convenzioni 1. Le convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico sono adeguate alle norme del presente decreto legislativo entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 3, lettera q)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 55/1997 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.