Decreto legislativo 55/1997
Art. 21 — Controversie
Art. 21. Controversie 1. Nel caso di controversie tra l'organismo di telecomunicazioni ed un fornitore di servizi via satellite, e' ammesso reclamo al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che decide entro novanta giorni con provvedimento motivato. 2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 3, lettera q)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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