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Decreto legislativo 198/1996

Art. 9 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1996/03/19/198/art/9parte di Decreto legislativo 198/1996
Art. 9. 1. L'art. 63 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 63. - 1. Il titolare dei diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione puo' chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce contraffazione del marchio secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. 2. Pronunciando l'inibitoria il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.".

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