Decreto legislativo 198/1996
Art. 10 — 1
Art. 10. 1. All'art. 24 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e' aggiunto il seguente comma: "4-bis. Salvo il disposto dell'art. 2, comma 2, in caso di denominazioni di origine, o di indicazioni geografiche omonime, il riconoscimento puo' essere accordato a ciascuna di esse. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali determina le condizioni pratiche che, introducendo idonei elementi di differenziazione, siano atte a consentire che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno.". Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 63 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dall'art. 58 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, e' il seguente: "Art. 63. - Nel corso del giudizio per violazione dei diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione, su richiesta della parte interessata, puo essere disposta, con sentenza provvisoriamente esecutiva, con o senza cauzione, la inibitoria dell'uso del marchio fino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato sul merito. La inibitoria puo' essere revocata con la sentenza che pronuncia sul merito". - La legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992. Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 24 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e' il seguente: "Art. 24 (Impiego delle denominazioni geografiche). - 1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche non possono essere usate se non in conformita' a quanto stabilito nei decreti medesimi. 2. A partire dalla stessa data di cui al comma 1 e' vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento. 3. Non si considera impiego di denominazione di origine, al fine della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengano in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT o possano creare confusione con essi, e' fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore, con l'osservanza di quanto stabilito ai sensi dell'art. 10. 4. Il riconoscimento di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica esclude la possibilita' di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi e comporta l'obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri come previsto al comma 3. Per i marchi piu' antichi e rinomati e per nuove denominazioni di origine, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste puo, con proprio decreto, concedere una deroga sulla minimizzazione dei caratteri per un massimo di 10 anni. 5. Il riconoscimento di una denominazione di origine esclude la possibilita' di impiegare la denominazione stessa come indicazione geografica tipica. 6. L'uso, effettuato con qualunque modalita', su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformita' del vino alla indicazione e denominazione usata. 7. Non sono considerati denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche, ai soli fini dell'etichettatura,i nomi di persone, i nomi comuni ed i nomi esclusivamente catastali o toponomastici, qualora non contraddistinguano tradizionalmente i vini di una specifica zona di produzione, non siano espressamente riservati ad un vino DOCG, DOC o IGT e, comunque, non siano tali da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti. 8. I nomi di aziende viticole, singole o associate, coincidenti con il nome della rispettiva localita', anche solo catastale, sono riconosciuti come indicazioni geografiche non tipiche ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989, ai soli fini della facolta' di utilizzare le menzioni previste dall'art. 2, paragrafo 3, lettere c), d), f) ed h), primo e terzo alinea, del citato regolamento CEE n. 2392/89. E' comunque escluso, per queste indicazioni geografiche, l'impiego in etichetta dei nomi di vitigni". Nota al titolo del capo III: - Il R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, recante "Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 1940, n. 247. Esso e' stato modificato dalla legge 14 febbraio 1987, n. 60, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1987, n. 53.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera ff)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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