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Decreto legislativo 198/1996

Art. 6 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1996/03/19/198/art/6parte di Decreto legislativo 198/1996
Art. 6. 1. Dopo l'art. 58 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 58-bis. - 1. Qualora una parte abbia fornito seri indizi sulla fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa puo' ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che acquisisca le informazioni tramite interrogatorio della controparte. Puo' ottenere altresi' che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono la contraffazione. 2. Il giudice nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.". Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 58 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, cosi' come sostituito dall'art. 54 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, e' il seguente: "Art. 58. - 1. L'onere di provare la nullita' o la decadenza di un marchio registrato incombe in ogni caso a chi lo impugna. 2. La prova della decadenza per non uso puo' essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici. 3. La decadenza e la nullita' del marchio hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato".

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