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Decreto legislativo 198/1996

Art. 5 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1996/03/19/198/art/5parte di Decreto legislativo 198/1996
Art. 5. 1. All'art. 48 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere d), e), g) e h), e il titolare di un diritto di preuso che importi notorieta' non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullita' del marchio posteriore ne' opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio e' stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in malafede. Il titolare del marchio posteriore non puo' opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.". Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 48, comma 1, del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, cosi' come sostituito dall'art. 45 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, e' il seguente: "1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere d) ed e), e il titolare di un diritto di preuso che importi notorieta' non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullita' del marchio posteriore ne' opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio e stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in malafede. Il titolare del marchio posteriore non puo' opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso".

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