Decreto legislativo 198/1995
Art. 9 — Ruolo dei sovrintendenti
Art. 9. Ruolo dei sovrintendenti 1. Il ruolo dei sovrintendenti e' articolato in tre gradi che assumono le seguenti denominazioni: a) vice brigadiere; b) brigadiere; c) brigadiere capo. 2. I sovrintendenti possono trovarsi nelle seguenti posizioni di stato: a) in servizio permanente; b) in congedo; c) in congedo assoluto. 3. La consistenza organica del ruolo di cui al comma 1 e' fissata nel numero massimo di 20.000 unita'. 4. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento all'organico del ruolo degli appuntati e carabinieri.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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