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Decreto legislativo 198/1995

Art. 9 — Ruolo dei sovrintendenti

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/198/art/9parte di Decreto legislativo 198/1995
Art. 9. Ruolo dei sovrintendenti 1. Il ruolo dei sovrintendenti e' articolato in tre gradi che assumono le seguenti denominazioni: a) vice brigadiere; b) brigadiere; c) brigadiere capo. 2. I sovrintendenti possono trovarsi nelle seguenti posizioni di stato: a) in servizio permanente; b) in congedo; c) in congedo assoluto. 3. La consistenza organica del ruolo di cui al comma 1 e' fissata nel numero massimo di 20.000 unita'. 4. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento all'organico del ruolo degli appuntati e carabinieri.

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