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Decreto legislativo 198/1995

Art. 8 — Riammissione in servizio

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/198/art/8parte di Decreto legislativo 198/1995
Art. 8. Riammissione in servizio 1. Possono aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri, nei limiti degli organici fissati dalla legge: a) i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri effettivi in congedo che non abbiano superato il trentesimo anno di eta', che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 5; b) i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre un anno che non abbiamo superato il trentesimo anno di eta' e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 5. 2. Ai fini del transito in servizio permanente e della progressione di carriera non e' computato il servizio svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei carabinieri. 3. I riammessi debbono vincolarsi a ferma quadriennale e sono incorporati col proprio grado. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comunque cessato dal servizio permanente.

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